Il fondo per le risorse decentrate può essere costituito secondo le regole dell’attuale Ccnl 21/05/2018 (art. 67).
Se già costituito deve essere confermato.
IL TETTO ALLA SPESA DI PERSONALE.
I VINCOLI DI SPESA DEGLI ENTI LOCALI (CHE INCIDONO ANCHE SULLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE PER LAVORO FLESSIBILE).
OBBLIGO DI RIDUZIONE DELLA SPESA L. 296/2006
1.557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
OBBLIGO DI RIDUZIONE TENDENZIALE DELLA SPESA
– ART. 91, COMMA 2 DEL TUEL.
– Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
DALLA RIDUZIONE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA
– 1.557…
– a) [riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile] ABROGATA DL 113/2016;
– b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocraticoamministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
– c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali (257).
DALLA RIDUZIONE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA
1.557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente (258).
– 1.557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
DALLA RIDUZIONE AL CONTENIMENTO DELLA SPESA
-1.557-quater. Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione . (ARCO TEMPORALE FISSO E NON MOBILE EX 6/SEZAUT/2016/QMIG)
I VINCOLI DI SPESA DEGLI ENTI LOCALI (CHE INCIDONO ANCHE SULLE CAPACITA’ ASSUNZIONALI SIA A TEMPO INDETERMINATO CHE PER LAVORO FLESSIBILE).
OBBLIGO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA L. 296/2006
1.562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558
IL TETTO AL FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL’ART, 23 COMMA 2 DEL D.LGS 75/2017.
L’ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS 75/2017
-2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,……………, a decorrere dal 1° gennaio
2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1,comma2, del decretolegislativo30marzo
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.
SEZIONE VENETO425/2017 OPERATIVITA’ ART. 23 CO.2
La disposizione di che trattasi si pone decisamente in linea di continuità con la normativa vincolistica precedente, di contenuto pressoché analogo, (art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, art. 1, comma 236, legge n. 208/2015) riguardante l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, sia pure nella riconosciuta diversità dei tetti di spesa succedutisi. Ciò in quanto la Sezione Autonomie con la deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG aveva già sottolineato che “in assenza di un sostanziale mutamento del quadro ordinamentale all’interno del quale si collocano le due disposizioni normative in esame, deve ritenersi che la ratio legis del rinnovato congelamento delle risorse per la contrattazione integrativa ai livelli raggiunti nel 2015 sia in tutto simile a quella enucleata con la pronuncia del 4 ottobre 2011, n. 51/CONTR/11, delle Sezioni riunite in sede di controllo in riferimento all’art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010”.
SEZIONE VENETO425/2017 OPERATIVITA’ ART. 23 CO.2
La sostanziale continuità delle modalità attuative dei provvedimenti vincolistici e la oggettiva sovrapponibilità delle disposizioni di limitazione alla crescita delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è stata confermata successivamente anche dalla deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG.
-Alla luce di tali coordinate interpretative, la Sezione rammenta che il disposto normativo del previgente comma 236 aveva espresso l’intenzione di “prorogare” provvisoriamente l’operatività del precedente sistema vincolistico in attesa della preannunciata riforma del settore; si sottolinea quindi che le problematiche applicative si riproducono in termini sostanzialmente analoghi in costanza del nuovo limite di spesa introdotto ora dalla pressoché identica disposizione contenuta nell’art. 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, citato.
SEZIONE VENETO425/2017 OPERATIVITA’ ART. 23 CO.2
Tali principi devono essere qui ribaditi……Di conseguenza, pur in presenza di un mutamento del quadro ordinamentale all’interno del quale si collocano le disposizioni vincolistiche in esame, (comunque caratterizzate dalla sostanziale riproduzione della struttura del limite di spesa, eccezion fatta per il diverso riferimento temporale) appare utile richiamare al riguardo i principi sin qui enunciati dalla giurisprudenza della magistratura contabile..
SEZIONE VENETO425/2017 OPERATIVITA’ ART. 23 CO.2
In proposito, oltre a rammentare i contenuti della delibera di questa Sezione (parere n. 378/2016) che il Comune mostra di non conoscere, appare opportuno sottolineare -alla luce delle citate delibere- che la regola generale fortemente voluta dal legislatore consiste nel “porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico” e che, pertanto, le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell’ambito applicativo della norma sono quelle “destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili”.
La Corte dei conti aveva già inoltre avuto modo di chiarire che la disposizione vincolistica è “di stretta interpretazione” nel senso che non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni.
DELIBERA SEZIONE PUGLIA 110/2017. LIMITI AL FONDO
-QUESITO: Un in caso di cessazione di personale, nel rispetto del tetto fissato per l’anno 2016, le risorse di riferimento incidenti sulla parte stabile delle risorse decentrate possano restare definitivamente acquisite alla medesima parte stabile del fondo decentrato ovvero se costituiscono residui della parte stabile da destinare alla parte variabile del fondo decentrato dell’anno successivo ai sensi dell’art. 17, co.5, del Ccnl del personale degli enti locali dell’1 aprile 1999?
DELIBERA SEZIONE PUGLIA 110/2017. LIMITI AL FONDO
– …dal 2017, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, opera come tetto l’ammontare del fondo costituito per l’anno 2016, mentre non è più operante l’obbligo della decurtazione in misura proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio.
– …quando un dipendente cessa dal servizio per qualunque causa, la somma corrispondente al trattamento economico, allo stesso erogato, posto a carico della parte stabile del fondo (es. per progressione economica orizzontale) viene riacquisita alla stessa parte stabile e resa disponibile secondo le regole di distribuzione del fondo stabilite dall’ordinamento vigente.
DELIBERA SEZIONE PUGLIA 110/2017. LIMITI AL FONDO
– In sede di contrattazione integrativa decentrata, è comunque consentito trasferire, per il solo anno immediatamente successivo, nella parte variabile del fondo, le risorse della parte stabile non utilizzate.
– L’art. 17, co.5, del Ccnl del personale degli enti locali dell’1 aprile 1999, confermato dal successivo art. 31, comma 5, del Ccnl del 22 gennaio 2014, prevede, infatti, che “lesomme nonutilizzateononattribuiteconriferimentoallefinalitàdel corrispondenteeserciziofinanziariosonoportateinaumento dellerisorsedell’annosuccessivo”.
– Trattasi di incremento una tantum delle sole risorse variabili che non può essere oggetto di conferma negli anni successivi (parere ARAN n.1830 del 3 marzo 2016).
L’IPOTESI DI RINNOVO DEL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI. LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI INCREMENTI STIPENDIALI.
INCREMENTI TABELLARI ARTICOLO 64
– Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL sottoscritto il 31/7/2009 del biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
– Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B.
– A decorrere dal 1/4/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C. Nella medesima tabella è altresì prevista, con la stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di 23cui all’art. 67.
L’IPOTESI DI RINNOVO DEL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI. LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SALARIO ACCESSORIO.
LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 67).
L’IMPORTO CONSOLIDATO ED IL TETTO AL FONDO (COMMA 1)
L’IMPORTO CONSOLIDATO ARTICOLO 67 (COMMA 1- I° PER)
– 1. A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.28
L’IMPORTO CONSOLIDATO ARTICOLO 67 (COMMA 1- II° PER)
– Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
L’IMPORTO CONSOLIDATO ARTICOLO 67 (COMMA 1- III E IV° PER)
– Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”.
– L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.
FOCUS: COSA SI INTENDE PER MONTE SALARI? ARAN ORIENT. APPL.SEG 046/2016
«“lanozionedi“montesalari”,ampiamentediffusanell’esperienzaapplicativadi tuttiicompartidicontrattazionecollettiva,comebasedicalcoloperla definizione delle risorse finanziarie disponibili per i rinnovi contrattuali, ricomprendetuttelesommecorrispostenell’annodiriferimento,determinate sullabasedeidatiinviatidaciascunente,aisensidell’art.60delD.Lgs n.165/2001,insededirilevazionedeidatiperilcontoannuale,econ riferimentoaicompensicorrispostialpersonaledestinatariodelCCNLin serviziointaleanno;talisommericomprendonoquellecorrisposteatitolodi trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni,alnettodeglioneriaccessoriacaricodell’enteeconesclusione degliemolumentinoncorrelatiadeffettiveprestazionilavorative(assegniperil nucleo familiare, indennità di trasferimento, indennità di mensa, somme corrisposteatitolodiequoindennizzo,ecc.).Comeevidenziatoespressamente nellaDichiarazionecongiuntan.1allegataalCCNLdelpersonaledelComparto Regioni-AutonomieLocalidell’11.4.2008,sonoesclusi,altresì,gliemolumenti arretratirelativiadanniprecedenti,ovecorrispostinell’annodiriferimento”.
LA PARTE STABILE ARTICOLO 67 (COMMA 2)
L’importo consolidato è stabilmente incrementato:
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019;
b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
LA PARTE STABILE ARTICOLO 67 (COMMA 2)
c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;
d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165/2001;
LA PARTE STABILE ARTICOLO 67 (COMMA 2)
e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies;
LA PARTE STABILE ARTICOLO 67 (COMMA 2)
f) dell’importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l’abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
LA PARTE STABILE ARTICOLO 67 (COMMA 2)
f) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo;
g) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).
LA PARTE VARIABILE ARTICOLO 67 (COMMA 3)
-Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:
a) delle risorse derivanti dall’applicazione dell’art.
43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma
1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall’art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;
LA PARTE VARIABILE ARTICOLO 67 (COMMA 3)
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
LA PARTE VARIABILE ARTICOLO 67 (COMMA 3)
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio;
e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1/4/1999; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo41;
LA PARTE VARIABILE ARTICOLO 67 (COMMA 3)
f) delle risorse di cui all’art. 54 del CCN L 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;
g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4;
LA PARTE VARIABILE ARTICOLO 67 (COMMA 3)
i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
LA PARTE VARIABILE ARTICOLO 67 (COMMA 3)
k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo -a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi -limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70- sexies.
LE INTEGRAZIONI ARTICOLO 67 (COMMA 4)
-In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’ 1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
LE INTEGRAZIONI ARTICOLO 67 (COMMA 5)
Gli enti possono destinare apposite risorse:
a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c).
LIMITI ALLE RISORSE STABILI ARTICOLO 67 (COMMA 6)
Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.47
LIMITI ALLE RISORSE STABILI ARTICOLO 67 (COMMA 6)
Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.48
LIMITI ALLE RISORSE STABILI ARTICOLO 67 (COMMA 7)
La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art.23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017.
D.LGS 75/2017 ART. 23 COMMA 2
Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma2, del decretolegislativo30marzo2001,n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo1,comma236, della legge28 dicembre2015,n.208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in 50 misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.
LIMITI ALLE RISORSE STABILI ARTICOLO 67 (COMMA 8)
Ai sensi dell’art. 23, comma 4 del d. lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all’art. 23, comma 2 del medesimo decreto legislativo, l’ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.
LE RIDUZIONI DEL FONDO ARTICOLO 68 (COMMA 1)
Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate,
➢ al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e
➢ di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:
LE RIDUZIONI DEL FONDO ARTICOLO 68 (COMMA 1)
➢ quote dell’indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004;
➢ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001;
➢ indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell’ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995.
LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE:ARTICOLO 68 (COMMA 2)
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70bis;
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;
e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies;
LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE:ARTICOLO 68 (COMMA 2)
f) indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies;
g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter;
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL 14/9/2000;
LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE:ARTICOLO 68 (COMMA 2)
i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all’art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
j) progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.
NORME CCNL APPLICABILI ALL’ENTE OSSERVATO. QUESITI
– 1) art. 68 comma 1 “il fondo è disponibile al netto delle somme occorrenti per pagare il differenziale tra la progressione economica (peo) e il tabellare iniziale
– 2) art. 64 comma 3 “dal1°aprilel’indennità vacanza contrattuale confluisce nel tabellare
– 3) art. 67 comma 7 “il fondo disponibile deverispettarel’art.23deld.lgs.75/2017”
ARAN PARERE 09/02/2017
N. 1901 INDENNITÀ DI RISCHIO
QUESITO: L’indennità di rischio (art.37 del CCNL del 14.9.2000 e art.41 del CCNL del 22.1.2004) e l’indennità di reperibilità (art.23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000) possono essere pagate prima della stipulazione del contratto integrativo?
ARAN PARERE 09/02/2017
N. 1901 INDENNITÀ DI RISCHIO
– Come regola generale, la mancanza del contratto integrativo impedisce l’erogazione dei
– trattamenti economici accessori.
– Infatti, si deve ricordare che il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta di una precisa riserva di contrattazione.
71
ARAN PARERE 09/02/2017
N. 1901 INDENNITÀ DI RISCHIO
-Pertanto, se manca l’intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, nell’ambito di quelle individuate dall’art.17 del CCNL dell’1.4.1999, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie effettivamente disponibili e quantificate nel rispetto dei vigenti vincoli legali e contrattuali, non può procedersi all’effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato.
ARAN PARERE 09/02/2017
N. 1901 INDENNITÀ DI RISCHIO
Con particolare riferimento ai compensi accessori da voi richiamati, si ritiene utile anche specificare che:
a) spetta al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro che organizza e disciplina lo svolgimento delle attività produttive, ogni decisione circa l’individuazione delle aree di pronto intervento, l’istituzione ed le modalità operative del servizio di pronta reperibilità, sulla base di una autonoma ed adeguata valutazione delle proprie esigenze organizzative (art. 23, comma 1, del CCNL del 14.9.2000). Pertanto, tale decisione non forma oggetto di contrattazione integrativa. L’intervento della contrattazione integrativa non attiene al profilo regolativo (l’istituto, sotto il profilo contenutistico non è in alcun modo oggetto di contrattazione integrativa), ma solo a quello del relativo73 finanziamento;
ARAN PARERE 09/02/2017
N. 1901 INDENNITÀ DI RISCHIO
-b) l’art.37 del CCNL del 14.9.2000, ai fini dell’applicazione dell’istituto, demanda espressamente alla contrattazione decentrata integrativa il compito determinante dell’individuazione delle prestazioni lavorative che, in relazione alle loro caratteristiche contenutistiche, danno titolo alla corresponsione dell’indennità di rischio, nell’ambito, evidentemente, delle risorse (stabili o variabili) che a tale specifica finalità le parti negoziali ritengono opportuno destinare. Quindi, come sopra anticipato, la mancanza di tale preventiva individuazione dei destinatari (e delle risorse a tal fine necessarie) non consente l’erogazione del compenso di cui si tratta.
GLI EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DEL TETTO NORMATIVAMENTE
IMPOSTO ALL’IMPORTO DEL FONDO
D.LGS 165/2001 ART. 40 GLI EFFETTI DELLO SFORAMENTO DEL DECENTRATO.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all’articolo45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.
Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.
D.LGS 165/2001 ART. 40 GLI EFFETTI DELLO SFORAMENTO DEL DECENTRATO.
3-quinquies.
Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge4marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
D.LGS 165/2001 ART. 40 GLI EFFETTI DELLO SFORAMENTO DEL DECENTRATO.
3-quinquies.
Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
D.LGS 165/2001 ART. 40 GLI EFFETTI DELLO SFORAMENTO DEL DECENTRATO.
3-quinquies.
In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.
LE REGOLE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO E PER LA CONTABILIZZAZIONE NEL SISTEMA ARMONIZZATO.
FONDO RISORSE DECENTRATE
- L’istituto ha disciplina pattizia;
- artt. 15 e 17 del C.c.c.l. del 1999:
- artt. 31 e 32 del C.c.c.l. del 22 gennaio 2004 .
- Art. 26 C.c.c.l. del 23 dicembre 1999 per i dirigenti.
- Questo complesso di norme dettaglia in maniera puntuale sia i canali di alimentazione del fondo delle risorse decentrate, ovvero tutte le poste economiche che confluiscono nel fondo, sia le regole che governano la fase successiva di destinazione di quelle risorse alle specifiche finalità previste da contratti collettivi di comparto.
Art. 15, comma 5
- Il parere firmato dal Presidente Aran
- Il parere Aran 1831 dell’ 8 3 2016
- Corte dei conti, Sez Veneto 263 2016
La quantificazione del fondo
1) Non è oggetto di contrattazione integrativa
2) La parte del fondo che presenta criteri oggettivi deve essere determinata dalla struttura amministrativa
3) La parte variabile deve essere determinata dall’organo politico
4)Deve essere formalmente quantificato
La quantificazione del fondo (la mancata costituzione del fondo nell’esercizio)
- Le criticità scaturenti dalla mancata costituzione formale del fondo
Sul punto vedi:
- Corte dei conti, sezione di controllo per il Veneto, delibera 4 maggio 2016 n. 263 (intro)
- Corte dei conti, sezione di controllo per la Lombardia 287/2011
Quantificazione del fondo: i principali rilievi ispettivi
- Errato calcolo del monte salari
- Aumento del fondo dell’1,2% del monte salari 1997 senza annuale valutazione
- Art. 15, comma 5, ccnl 1.4.1999
- Art.26, comma 3,ccnldirigenza 23.12.1999
- Appostazione di risorse ex art. 16, c. 1, ccnl 1.4.1999, in assenza dell’accordo previsto dalla norma contrattuale.
Quantificazione del fondo: pareri Corte dei conti
- Corte dei conti, controllo Piemonte, delibera 34/2014 (no a parte delle sanzioni per violazioni cds per incrementare il fondo)
FONDO RISORSE DECENTRATE E PRINCIPIO CONTABILE 4/2- 5.2
Principio contabile 4.2 allegato al d. lgs 118/2011 punto 5.2 : “Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del “Fondo”, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del “Fondo” risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.
FONDO RISORSE DECENTRATE E PRINCIPIO CONTABILE 4/2- 5.2
con specifico riferimento alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali.
(Corte dei conti Veneto 263/2016)
E secondo le regole contabili solo nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse decentrate potranno essere impegnate e liquidate.
SEZIONE VENETO N. 263/2016/PAR
La richiesta di parere formulata dal Comune di Teolo ha per oggetto la corretta interpretazione delle disposizioni dettate dall’armonizzazione contabile, attese le problematiche relative al passaggio a far data dal 2015 al principio della competenza finanziaria potenziata, relative alla modalità di imputazione a bilancio del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito “Fondo”).
SEZIONE VENETO N. 263/2016/PAR
- …in base a quanto previsto nell’allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs 118/2011, sul quale più approfonditamente si dirà, l’imputazione viene effettuata come di seguito:
- per la spesa di personale relativa a trattamenti fissi e continuativi, nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio;
- nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto;
- infine, il principio della competenza finanziaria potenziata, specifica che le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio…
SEZIONE VENETO N. 263/2016/PAR
…all’atto della sottoscrizione della contrattazione integrativa vengono impegnate le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili tramite il neo istituito istituto giuscontabile del Fondo Pluriennale Vincolato…
SEZIONE VENETO N. 263/2016/PAR
atteso che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, come emerge dal richiamato principio contabile, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento della relativa posta contabile, in rapporto all’esercizio cui la costituzione del “Fondo” si riferisce (cfr. sul punto, Sezione regionale di controllo per il Molise deliberazione n. 218/2015/PAR).
SEZIONE VENETO N. 263/2016/PAR
Consegue a tale impostazione che la spesa riguardante il “Fondo” è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del “Fondo” stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati proprio all’esercizio successivo.
SEZIONE VENETO N. 263/2016/PAR
Da quanto sopra rilevato emerge chiaramente che ancor prima della sottoscrizione dell’accordo decentrato, atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato, assume rilievo la costituzione del “Fondo” quale atto unilaterale da parte dell’amministrazione ed elemento essenziale per consentire la corretta imputazione, in base al richiamato principio contabile, delle risorsedestinatealla partestabilee, perquello che qui interessa, alla parte variabile dello stesso “Fondo”.
SEZIONE VENETO N. 263/2016/PAR LE TRE FASI
1) individuazione a bilancio delle risorse, ed in particolare delle risorse variabili (art. 15 cc 2 e 5 CCNL 1999) che per il loro carattere occasionale non si consolidano nel fondo e, pertanto, costituiscono ogni anno nuovi e maggiori oneri per l’ente (a differenza delle risorse stabili).
SEZIONE VENETO N.263/2016/PAR LE TRE FASI
2) adozione dell’atto di costituzione del fondo che attribuisce il vincolo contabile alle risorse decentrate e svolge una funzione ricognitiva . Esso quantifica l’ammontare di ciascun fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti. la costituzione del fondo è atto:
• formale
• unilaterale dell’ente
• di competenzadirigenziale
SEZIONE VENETO N. 263/2016/PAR LE TRE FASI
3) sottoscrizione del contratto decentrato annuale che costituisce il momento in cui l’obbligazione si perfeziona e le risorse possono essere impegnate.
Il contratto individua le modalità di ripartizione del Fondo
SEZIONE VENETO N. 263/2016/PAR
La costituzione del Fondo è atto prodromico alla procedura di sottoscrizione dello stesso.
Come emerge chiaramente dal dettato normativo e come anche rilevato in precedenza, è la formale deliberazione di costituzione del “Fondo” che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse atteso che la disposizione prevede come: “…nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate” (richiamato punto 5.2 dell’Allegato 4/2).
SEZIONE VENETO N. 263/2016/PAR
Invero, la citata norma eleva ad ulteriore elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziate in bilancio e all’osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione.
SEZIONE VENETO N. 263/2016/PAR
L’effetto dunque, della mancata costituzione del Fondo è quella di far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile ivi incluse quelle da “riportare a nuovo” vanno a costituire vere e proprie economie di spesa.
LA CONFERMA INTERPRETTIVA DELLE POSIZIONI DELLA SEZIONE VENETO. SEZIONE MOLISE N. 15/2018/PAR
SEZIONE MOLISE N. 15/2018/PAR
In base a quanto previsto nell’allegato 4/2 al punto 5.2 del d.lgs. 118/2011, la giurisprudenza contabile ha evidenziato che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al fondo potranno essere impegnate e liquidate:
- la prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse;
- la seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, dovrebbe essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione;
- la terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione. Infatti, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.
…solamente nel momento in cui si completa l’iter l’ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità).
La Sezione in ordine alla possibilità di trascinare le somme del fondo nella contrattazione degli anni successivi o, in alternativa, come economie di bilancio, ricorda il principio per cui “nel caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”.
Ne consegue, in mancanza di un atto di costituzione del fondo solo la quota stabile del fondo, confluisce nell’avanzo vincolato in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale. La stessa potrà essere utilizzata nell’anno successivo mentre, le risorse variabili restano definitivamente acquisite come economie di spesa, al bilancio.
