Tiplogie di lavoro

Subordinato: È un contratto di diritto privato. Il C.c. non offre una definizione di contratto di lavoro subordinato ma del prestatore di lavoro subordinato (Srt. 2094 c.c.). Il lavoratore dipende dal potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Parasubordinato: La prestazione del lavoratore è prevalentemente personale; transitoria ma non occasionale; coordinata in maniera funzionale con la struttura del committente e tesa alla realizzazione di un progetto. Abrogati co.co.pro. (Art. 2 Dlgs n.81/2015), restano i co.co.co.

Autonomo: Il lavoratore si autodetermina e assume in proprio il rischio economico del suo lavoro.

Occasionale: Il lavoro ha carattere di saltuarietà e può essere gestito con varie tipologie: autonomo occasionale, c.d. mini co.co.pro, occasionale accessorio.

Art. 2094 c.c.
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione altrui.

Caratteri costitutivi:
• Collaborazione: si intende la partecipazione del dipendente all’attività del datore di lavoro;
• Subordinazione: consiste nella sottoposizione del dipendente alle direttive del datore di lavoro;

Requisiti (art. 1325 c.c.)

  • Accordo delle parti (1326 c.c)
  • Causa (1343 c.c)
  • Oggetto (1346 c.c)
  • La forma (1350/1351/1352 c.c.)

Classificazione:

  • A tempo indeterminato o a tempo determinato
  • A tempo pieno o parziale
  • Lavoro intermittente o a chiamata
  • Somministrazione di lavoro
  • Apprendistato
  • Lavoro occasionale accessorio (Voucher)
  • Tirocini formativi e di orientamento o di reinserimento.
  • Lavoro domestico

Contratto a tempo indeterminato

  • Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (art.1 D.Lgs. 81/2015).

Tempo determinato (DLgs 81/2015)

  • Apposizione di un termine;
  • Durata massima;
  • Proroghe limitate;
  • Diritto di precedenza (DL 34/2014 conv. L. 78/2014);

Contratto a tempo determinato

L’intervallo da rispettare tra la stipula di un contratto a termine e l’altro è di 10 giorni nel caso di un primo contratto di durata inferiore a 6 mesi, 20 giorni nel caso di un contratto di durata superiore a 6 mesi. Altrimenti il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato. Tale limitazione non si applica nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali e nelle ipotesi individuate dalla
contrattazione collettiva.
Per venire incontro alle esigenze delle imprese, è stato ampliato il numero di giorni in cui il contratto, anche a causale, può proseguire di fatto oltre la scadenza, retribuendo in misura maggiore il lavoratore, con il 20% della retribuzione fino al decimo giorno e con il 40% per ogni giorno ulteriore. La prosecuzione oltre i 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi e i 50 giorni per quelli di durata superiore comporta la trasformazione a tempo indeterminato.

Contratto a tempo indeterminato

  • Comma 1: l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali;
  • Comma 2: i CCNL possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata delle prestazioni in un periodo non superiore all’anno

Contratto a tempo parziale (Art. 4 ss, Dlgs 81/2015)

È un particolare regime dell’orario di lavoro. Il part-time implica un orario di lavoro inferiore a quello ordinario (full-time).

La riduzione dell’orario di lavoro può essere:

  1. di tipo orizzontale, quando il dipendente lavora tutti i giorni ma meno ore rispetto all’orario normale giornaliero;
  2. di tipo verticale, quando il dipendente lavora a tempo pieno ma solo alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
  3. di tipo misto, quando si ha una combinazione delle due forme precedenti.

Il contratto di lavoro deve contenere la precisa determinazione degli orari ridotti, la variazione dell’orario può essere regolamentata con l’apposizione nel contratto di clausole flessibili ed elastiche.