Registrazione in contabilità del PNRR per la digitalizzazione

I bandi per la transizione al digitale applicano il sistema Lump Sum per effetto del quale l’erogazione dei fondi avviene per obiettivi e non attraverso la rendicontazione della spesa per cui vanno attestati i risultati.

Nella richiesta di erogazione del contributo sarà necessario attestare:

  • il rispetto delle disposizioni del PNRR;
  • la regolare esecuzione da parte del RUP.

Gli accertamenti contabili (Faq. 48 arconet) sono:

  • registrati in contabilità con l’avvenuta comunicazione dell’ammissione al finanziamento;
  • registrati in contabilità mediante avviso sulla piattaforma;
  • esigibilità all’esercizio in cui si raggiungono gli obiettivi per la rendicontazione sintetica.

Devono essere registrati in contabilità nell’esercizio corrente (n):

  • l’accertamento dell’entrata;
  • l’impegno della spesa;

Nel caso di raggiungimento dei risultati in esercizi successivi:

  • Riaccertamento ordinario dei residui, procedere alla reimputazione entrata e spesa;
  • Variazione di esigibilità entro il 31/12, procedere alla reimputazione entrata e spesa;

Nell’esercizio successivo (n+1) a quello di competenza, dovranno essere assunti nel medesimo esercizio successivo:

  • l’accertamento dell’entrata;
  • l’impegno della spesa.

Nel caso di variazione del cronoprogramma di realizzazione del progetto:

  • Raggiungimento dei risultati fosse anticipato: variazione di esigibilità esercizio (n)
  • Raggiungimento dei risultati fosse posticipato : variazione di esigibilità esercizio (n+2)

Spesa anticipata rispetto a quella della rendicontazione, anticipare le risorse:

  • Competenza
  • Cassa

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=48&cerca_text=

Faq. 48

Al fine di favorire l’attuazione del PNRR e del PNC è previsto che:
Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio  favore,  senza  dover  attendere l’impegno dell’amministrazione  erogante,  con  imputazione  agli  esercizi  di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021). 
Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma.
Se i decreti prevedono l’erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell’esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento.
L’articolo 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021 prevede l’erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall’amministrazione titolare dell’intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all’esercizio in cui è previsto l’effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV.  Per la contabilizzazione delle anticipazioni si rinvia alla successiva lettera d);
Alla fine dell’esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L’utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).
Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l’accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i  finanziamenti  di  derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021). 
Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell’ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR possono chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR.
Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (non sono anticipazioni di liquidità). Se l’e nte riceve anticipazioni  di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi , deve reimputare l’accertamento già registrato all’esercizio in cui riceve l’anticipo .
Alle operazioni di  reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari (art. 9, commi 6 e 7 del  DL n 152/2021).

Pertanto, tutte le norme sono finalizzate a consentire l’accertamento tempestivo dei finanziamenti del PNRR e PNC, necessario per l’avvio della procedura di spesa, fin dall’emanazione dei decreti di assegnazione delle risorse. Sono inoltre previste gli interventi necessari a gestire la realizzazione anticipata dei cronoprogrammi.

L’ Ente in caso di avanzi può:

  • attribuire un vincolo, ai sensi dell’articolo 187, comma 3-ter, lettera d) del Tuel;
    • per finanziare le spese ancora necessarie;
    • per integrare e completare il passaggio al digitale;
  • non attribuire nessun vincolo;

Distinguere le spese per l’acquisto di:

  • servizi infrastrutturali Cloud classificati tra le spese per l’informatica (Faq n. 49);
  • i servizi di assistenza e di consulenza rientrano nella spesa di servizi cloud infrastrutturali (Faq n. 49);

quindi la registrazione contabile deve essere:

  • l’entrata al titolo II;
  • la spesa al titolo I.

Le spese di investimento degli avvisi:

  • l’entrata al titolo IV;
  • la spesa al titolo II.

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_nfaq=49&cerca_text=

Faq n. 49

Le spese per l’acquisto di servizi infrastrutturali Cloud sono classificate tra le spese per l’informatica nel titolo 1 della spesa. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le voci di parte corrente della spesa per informatica che possono essere ricondotte all’acquisto di servizi cloud infrastrutturali previste nel modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all’allegato 6 al d.lgs. n. 118 del 2011.  I servizi di assistenza e di consulenza rientrano nella spesa di servizi cloud infrastrutturali.

Piano dei conti finanziario
MACROLivelliVoceCodice Voce
UVMateriale informaticoU.1.03.01.02.006
UVNoleggi di hardwareU.1.03.02.07.004
UVAltre licenzeU.1.03.02.07.007
UVManutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinariU.1.03.02.09.004
UVManutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature  U.1.03.02.09.005
UVManutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio U.1.03.02.09.006
UIVServizi informatici e di telecomunicazioniU.1.03.02.19.000
UVGestione e manutenzione applicazioniU.1.03.02.19.001
UVAssistenza all’utente e formazioneU.1.03.02.19.002
UVServizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzioneU.1.03.02.19.004
UVServizi per i sistemi e relativa manutenzioneU.1.03.02.19.005
UVServizi di gestione documentaleU.1.03.02.19.007
UVServizi di monitoraggio della qualità dei serviziU.1.03.02.19.008
UVServizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzioneU.1.03.02.19.009
UVServizi di consulenza e prestazioni professionali ICTU.1.03.02.19.010
UVAltri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.U.1.03.02.19.999

Osservazioni:

La codifica dei capitoli PNRR devono rispettare le indicazioni della circolare RGS: missione, investimento, Cup e linea di finanziamento.

Qualora i fondi non fossero sufficienti sarà necessario integrarli con risorse proprie, nel caso in cui fossero eccedenti è possibile il loro utilizzo per altre spese ICT.

È consentita, secondo l’articolo 27, comma 2-quinquies, del Dl 152/2021, a decorrere dall’anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la possibilità di proporre, nell’ambito dei bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell’ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. In tal senso, per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti, nell’ambito dei compiti loro attribuiti, dovranno vigilare sulla corretta applicazione della norma.

Destinazione di parte delle somme ricevute per i progetti della transizione digitale, a valere sulle risorse del PNRR per incentivi alle funzioni tecniche ex articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari interne. Tali somme sono escluse dal rispetto del limite al trattamento accessorio dell’anno 2016 (Corte dei conti Lombardia deliberazione n. 116/2022).