In caso di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i risparmi derivanti dalla trasformazione del rapporto vengono destinati secondo le modalità di cui all’art. 1, comma, della legge n.662/1996. Si chiede se il risparmio dell’indennità di comparto per la quota “prelevata dalle risorse decentrate” e non per la quota a carico del bilancio, riconfluisce nuovamente nelle risorse decentrate come avviene in caso di cessazione o se costituisce risparmio da destinare secondo quanto previsto della legge n. 6 62/1996
L’indennità di comparto ( di cui all’art. 33 del CCNL del 22.02.2004 ) prevede una specifica disciplina per il finanziamento dei relativi oneri, anche per una quota consistente a carico delle risorse decentrate stabili ( per le decorrenze 2003 e gennaio 2004 ).
Il comma 5, del citato art. 33, prescrive l’obbligo della riacquisizione delle predette risorse in caso di cessazione dal servizio del personale che ha beneficiato dei predetti finanziamenti.
Tale obbligo di recupero deve essere ragionevolmente esteso anche al caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale; in tal caso , infatti, le risorse decentrate devono recuperare la quota percentuale della indennità di comparto ridotta per il principio del riproporzionamento.
E’ evidente che in caso di successiva ritrasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, saranno riprelevati, dalle risorse decentrate, gli importi necessari per corrispondere il compenso intero della indennità di comparto.
fonte Aran
