Calcolo IMU

Il “Calcolo Nuova IMU” approfondimenti sul Nuovo Calcolo IMU


  • Categoria catastale dell’immobile Seleziona il gruppo o la categoria catastale cui appartiene l’immobile.
    Le pertinenze dell’abitazione appartengono alle categorie C/2, C/6 e C/7.
  • Abitazione principale Metti la spunta sul campo se l’immobile è la “prima casa“, detta anche abitazione principale, oppure una sua pertinenza.
    Ricorda che le agevolazioni prima casa spettano solo se hai la residenza anagrafica nell’abitazione. Vedi nota relativa alle pertinenze.
  • Rendita catastale non rivalutataInserisci la rendita catastale non rivalutata del bene immobile.
    La rendita può essere reperita nell’ultima dichiarazione dei redditi o consultata online sul sito dell’Agenzia del Territorio.
    Per i terreni inserisci il reddito dominicale, anch’esso non rivalutato.
    Importante: la rendita catastale non va confusa con il valore di mercato dell’immobile.
  • Rendite catastali pertinenze Inserisci le rendite catastali non rivalutate di eventuali pertinenze della prima casa.
    Le pertinenze appartengono alle categorie C/2C/6 e C/7.
    Ricorda che puoi abbinare alla prima casa una sola pertinenza per ciascuna categoria (ad esempio un solo garage, una sola cantina ecc.) fino ad un massimo complessivo di tre pertinenze.
    Le altre pertinenze pagano l’IMU con l’aliquota ordinaria.
    Attenzione: Se una pertinenza è registrata al catasto congiuntamente alla prima casa non deve essere inserita qui, ma va comunque ad incrementare il numero di pertinenze complessivo (come se fosse stata inserita separatamente).
    Ad esempio, se una soffitta (cat. C/2) è registrata al catasto assieme alla prima casa, non si possono considerare altre pertinenze di cat. C/2.
    Per maggiori dettagli v. nota sulle pertinenze.
  • Aliquota IMU Digita l’aliquota IMU stabilita dal Comune in cui è ubicato l’immobile.
    Lascia vuoto il campo per calcolare l’IMU con l’aliquota base prevista per legge:
    – aliquota ridotta al 4 per mille per la prima casa
    – aliquota ridotta al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali
    – aliquota ordinaria al 7,6 per mille in tutti gli altri casi
  • Parametri relativi al possesso dell’immobile Quota di possesso:
    Inserisci la percentuale di possesso dell’immobile.
    Compila il campo solo se vi sono più titolari dell’immobile (ad es. più proprietari, più usufruttuari ecc.); in caso contrario lascia il valore 100%.
    Mesi:
    Indica il numero di mesi durante i quali si è protratto il possesso dell’immobile.
    Utilizza questo campo anche per indicare il periodo di tempo in cui hai usufruito dell’immobile nella destinazione d’uso specificata (ad esempio prima casa o seconda casa).
    Un periodo maggiore o uguale a 15 giorni si considera come mese intero.
    Esempio 1:
    Appartamento acquistato il 18 settembre:
    – L’IMU è dovuta solo dal mese di ottobre al mese di dicembre (possesso = 3 mesi). Esempio 2:
    Il proprietario si trasferisce nell’appartamento dal 1° di maggio:
    – da gennaio ad aprile calcola l’IMU come seconda casa (possesso = 4 mesi)
    – da maggio a dicembre calcola l’IMU come prima casa (possesso = 8 mesi)
  • Detrazione Inserisci la detrazione fissa per la prima casa o la detrazione residua per le pertinenze.
    Se cancelli il campo sarà utilizzata per la prima casa la detrazione di € 200,00.
    Per informazioni sulla detrazione residua leggi qui
  • N. Titolari con diritto alla detrazione Indica il numero complessivo di titolari che hanno diritto alla detrazione prima casa.
    Ad esempio hanno diritto alla detrazione prima casa due coniugi (o conviventi) entrambi proprietari e residenti nella prima casa, due o più usufruttuari, anch’essi residenti ecc.
    Il campo è attivo solo se si imposta una quota di possesso diversa dal 100%.Attenzione:Indica solo il numero di titolari che hanno la residenza anagrafica nell’abitazione.
    Il titolare che non ha la residenza nella prima casa non può usufruire della detrazione e quindi non va conteggiato nel numero complessivo degli aventi diritto.
    Alcuni possibili esempi:
    • 1 titolare se vi è un unico proprietario della prima casa.
    • 1 titolare se vi sono due proprietari ma l’altro è residente altrove.
    • 2 titolari se anche il coniuge o il convivente è proprietario della prima casa.
    • 3 titolari se la prima casa è intestata al figlio ed ai suoi genitori, purché tutti siano conviventi e residenti nella stessa casa. Vedi anche IMU e comproprietà.
  • Riduzione per immobile in comodato Dal 2016 le abitazioni non di lusso (non appartenenti quindi alle categorie A1, A8 e A9) concesse in comodato come “prima casa” a figli e genitori possono usufruire della riduzione del 50% della base imponibile alle seguenti condizioni:
    – il contratto deve essere registrato (vi è una tassa da versare per la registrazione);
    – il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (non contano pertinenze o altri immobili ad uso non abitativo);
    – il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
    Imposta nel campo “mesi” il numero di mesi in cui l’immobile è stato concesso in comodato.
    Un periodo di almeno 15 giorni si considera come mese intero.
  • Immobile affittato a canone concordato Dal 2016 le abitazioni affittate a canone concordato (L. 431/1998) usufruiscono per legge della riduzione del 25% della base imponibile.
    Imposta nel campo “mesi” il numero di mesi in cui l’immobile è stato locato con contratto a canone concordato.
    Un periodo di almeno 15 giorni si considera come mese intero.
  • Immobile dichiarato inagibile Metti la spunta nel campo se l’immobile è stato dichiarato inagibile o inabitabile nel periodo di possesso.
    La riduzione della base imponibile è del 50% in proporzione al numero di mesi in cui si è protratta la condizione di inagibilità.
    Imposta il numero di mesi di inagibilità nel campo “mesi“.
    Se la condizione di inagibilità si è protratta per almeno 15 giorni il mese si considera come intero.
  • Immobile di interesse storico/artistico Seleziona il campo se l’immobile è stato dichiarato di interesse storico o artistico.
    E’ prevista una riduzione dell’imponibile pari al 50%.

Detrazione prima casa

La detrazione “prima casa” (detrazione fissa spetta ai proprietari dell’abitazione principale.
Con il termine “abitazione principale” si intende l’immobile adibito a dimora abituale nel quale i componenti del nucleo familiare hanno la residenza anagrafica.
La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi in cui il titolare ne ha usufruito in qualità di abitazione principale; in altre parole se il proprietario di un immobile vi ha trasferito la residenza (o lo ha acquistato) durante l’anno, la detrazione spetterà solo per i mesi in cui ha effettivamente occupato l’immobile come prima casa.

Attenzione:

Rispetto all’ICI, la normativa attuale (art. 13 comma 2, D.L. 201/2011) consente di considerare come abitazione principale un’unico immobile per ogni nucleo familiare.
Inoltre non basta più dichiarare l’immobile come dimora abituale ma è necessario il possesso della residenza anagrafica.

Pertinenze

Le pertinenze dell’abitazione principale sono quelle classificate nelle categorie catastali C/2C/6 e C/7 (era così anche per l’ICI).

NOTA:

La norma (art. 13 comma 2, D.L. 201/2011) prevede la possibilità di usufruire delle agevolazioni prima casa (aliquota ridotta e detrazione) “nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.
In pratica nel calcolo dell’IMU per la prima casa è possibile considerare al massimo tre pertinenze annesse, ed una sola per ciascuna categoria (un solo magazzino, un solo garage ecc.).

Detrazione residua

Se la detrazione spettante per l’abitazione principale è maggiore dell’ IMU calcolata, quest’ultima non è dovuta.
La detrazione residua, ovvero la detrazione spettante meno l’imposta calcolata, può essere utilizzata nel calcolo dell’IMU sulle pertinenze della prima casa (se si verifica questo caso l’applicazione riporta il valore in un’apposita riga).

Detrazione e multiproprietà

La norma (art. 13 comma 10, D.L. 201/2011) stabilisce che in presenza di più proprietari “la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”.
La destinazione di cui parla la norma è quella di “abitazione principale” e pertanto la proporzione non va calcolata sulle quote di proprietà ma in base al periodo durante il quale i proprietari hanno usufruito dell’immobile come prima casa.
E’ evidente quindi che, nel caso in cui i proprietari abbiano occupato l’immobile come prima casa per lo stesso periodo, la detrazione spetterà loro in parti uguali indipendentemente dalle quote di proprietà.

Arrotondamenti

Il calcolo dell’IMU (e relative rateazioni) sui ogni singolo bene immobile va effettuato arrotondando al centesimo di euro per difetto se il terzo decimale è un numero da 0 a 4, per eccesso se va da 5 a 9.
Ad esempio: 378,534 diventa 378,53, mentre 378,535 diventa 378,54.
Per quanto riguarda invece il versamento con il modello F24 la regola è diversa.
Trattandosi di un tributo locale, come precisato anche nella circolare 3/DF, l’ importo da versare per ciascuna tipologia di immobile (cui corrisponde un diverso codice tributo) si ottiene arrotondando all’euro superiore o inferiore (art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006).
In altre parole prima si sommano gli importi arrotondati al centesimo aggregandoli per codice tributo e poi, per ciascuna riga del F24, si arrotonda il totale risultante all’euro superiore o inferiore.
Esempio di arrotondamento all’euro: 521,49 diventa 521,00 mentre 521,50 diventa 522,00.