Fondo di riserva e Fondo di riserva di cassa

A partire dal 2016, è stato istituito un nuovo fondo, denominato fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali.

I fondi sono iscritti:

  • il fondo di riserva nella missione 20 «Fondi e Accantonamenti», all’interno del programma «Fondo di riserva»;
  • il fondo di riserva di cassa nella missione 20 «Fondi e Accantonamenti», all’interno del programma «Fondo di riserva». Il fondo di riserva di cassa è iscritto in un unico capitolo nel titolo primo della spesa, da questo è poi possibile effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio;

scopo:

  • il fondo di riserva nasce per la copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione;
  • Il fondo di riserva di cassa nasce con l’intento di supportare l’ente per fronteggiare variazioni di cassa che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del valore autorizzatorio delle previsioni di cassa.

Sono calcolati come di seguito :

  • Il fondo di riserva è di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il limite minimo sale allo 0,45% delle spese correnti se l’ente si trova in utilizzo di anticipazioni di tesoreria o di entrate vincolate. Inoltre, la metà della quota minima è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione;
  • Il fondo di riserva di cassa è calcolato sulle spese finali di cassa derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3.

Sono utilizzati:

  • con deliberazioni dell’organo esecutivo sia il fondo di riserva che il fondo di riserva di cassa;
  • solo le variazioni del fondo di riserva di competenza sono da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità dell’Ente.