I Diritti di rogito

A decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell’art. 1O, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: “Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali  che non  hanno  qualifica  dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’artico/o 30,  secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo,  per  gli  atti  di  cui  ai  numeri  1, 2,  3,  4,  e 5 della  tabella  O  allegata  alla  legge 8 giugno   1962,  n.   604, e successive   modificazioni, è attribuita   al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in   godimento”.

In ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti:

  • un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui “alla luce della previsione di cui all’’articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali
  • un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, ( Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016,  Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016,  Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016)  secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016 : La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all’accoglimento delle ragioni di parte ricorrente”….Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all’interesse pubblico rispetto all’interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un’interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell’intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un’operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica”.

fonte https://www.segretaricomunalivighenzi.i